Valutazione

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il decreto legislativo n.62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n.122 del 2009 che non è stato del tutto esautorato giacché nella sostanza resta inalterata la natura formativa della valutazione. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica, ai sensi dell’articolo I della legge n. 169/2008. La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato.

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPR 122 /2009, il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Il processo di valutazione, ritenuto fondamentale per il suo rilevante valore formativo nell’ambito del percorso educativo-didattico, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.

Ai sensi del Dlvo 62/17, al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento, definendo descrittori e rubriche di valutazione. Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Si articola nelle fasi:

  1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche;
  2. formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica;
  3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica e finale.

Viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF e ridefiniti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari.

STRUMENTI DI VERIFICA

Prove scritte: Prove strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), questionari a risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di problemi, esercizi di vario tipo.

Prove orali: Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte, test, prove scritte valide per l’orale.

COSA SI VALUTA

Processo di apprendimento di ciascuno, processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla situazione di partenza, metodo di lavoro, impegno e partecipazione, percorso formativo, efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato.

Nella valutazione sono considerati:

  • esiti delle prove di verifica (due prove scritte e due orali nel quadrimestre, esiti di iniziative di sostegno e recupero
  • osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento
  • livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni
  • livello di partenza
  • confronto tra risultati previsti e raggiunti
  • uso degli strumenti
  • impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro
  • evoluzione del processo di apprendimento

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La scuola italiana  è chiamata a valutare non solo le conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole) degli studenti, ma anche le loro competenze (sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei problemi) in contesti reali o verosimili. Con il decreto n. 742/2017, il Miur ha pubblicato i modelli  relativi alla certificazione delle competenze nel primo ciclo.

La certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, avviene al termine della scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado. Con il succitato decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, uno per la scuola primaria e l’altro per la secondaria di I grado, con riferimento alle competenze chiave europee e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale. Per ognuna di esse va indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale). Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola primaria, e dal consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado,  ed  è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Nel modello dedicato alla scuola primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invasi.

Per la scuola secondaria di I grado, invece, il modello di certificazione riserva un’apposita sezione, predisposta e redatta dall’INVALSI,  che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica e Inglese. Dal momento che la competenza è possibile valutarla solo in situazione, perché è la capacità di assumere decisioni e di saper agire e reagire in modo pertinente e valido in situazioni contestualizzate e specifiche, essa si può «accertare facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive».

Il compito di realtà implica una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. La scuola, pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, vuole privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante.

I criteri di scelta dei compiti di realtà sono i seguenti:

  • devono proporre problemi aperti a molteplici interpretazioni, piuttosto che risolvibili con l’applicazione di procedure note;
  • devono offrire l’occasione di esaminare i problemi da diverse prospettive teoriche e pratiche;
  • sono complessie richiedono tempo;
  • forniscono l’occasione di collaborare, perché propongono attività che non possono essere portate a termine da un solo studente: la collaborazione è integrata nella soluzione del compito;
  • sono un’occasione per rifletteresul proprio apprendimento, sia individualmente sia in gruppo;
  • possono essere integrati e utilizzati in settori disciplinari differentied estendere i loro risultati al di là di specifiche discipline; incoraggiano prospettive multidisciplinari e permettono agli studenti di assumere diversi ruoli e di sviluppare esperienze in molti settori;
  • sono strettamente integrati con la valutazione, come accade nella vita reale, a differenza della valutazione tradizionale che separa artificialmente la valutazione dalla natura della prova;
  • sfociano in un prodotto finale completo autosufficiente.

Per il corrente anno scolastico i docenti dei 3 ordini di scuola, riuniti in dipartimenti, hanno definito 2 compiti di realtà da sviluppare nel corso del primo e del secondo quadrimestre.

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO

La validità dell’anno scolastico per gli studenti della Secondaria I Grado deve essere accertata secondo le disposizioni in vigore fino allo scorso anno in quanto per l’anno scolastico 2017/18 rimangono invariate, non essendo state previste modifiche dalla recente normativa sulla valutazione e sull’esame di Stato (Decreto Legislativo n.62/2017 – DM 741/2017 e nota ministeriale n.1865/2017). La normativa che regola l’accertamento della validità dell’anno scolastico per gli studenti della scuola secondaria I e II grado è rappresentata dalla CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009.

Nella Circolare citata, emanata nel corso dell’anno scolastico 2011/12, si sottolinea la necessità di applicare, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico, come indicato nell’art. 2 comma 10 e nell’art.14 comma 7, del DPR n. 122/2009.

L’art.2 comma 10 riguarda la scuola secondaria I grado:

Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”

Quindi, ai fini della validità dell’anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

In considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi ordinamenti scolastici, con la succitata CM n.20/2011 il MIUR ha voluto fornire alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione. Come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze necessario per la validità dell’anno scolastico, il monte ore annuale delle lezioni, deve essere valutato prendendo in considerazione l’orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

In tale prospettiva, come recita la Circolare, “risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalla normativa inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente

DEROGHE AL SUDDETTO LIMITE MASSIMO DI ASSENZE

Come esplicitato negli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite massimo di assenze consentite al fine della validità dell’anno scolastico per ciascuno studente della scuola. Queste deroghe, come chiarito dalle disposizioni vigenti, sono previste per “assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”

Anche sulla questione delle deroghe il MIUR ha voluto fornire chiarimenti e indicazioni nella CM n.20/2011 dove si sottolinea che spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenze. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, che deve agire in sintonia con le indicazioni ministeriali, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Il MIUR fornisce, quindi, indicazioni sulle tipologie di assenze che potrebbero rientrare fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste e deliberate in sede di Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Su indicazione ministeriale, l’Istituto comprensivo recepisce le seguenti deroghe:

assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei seguenti criteri definiti dal collegio dei docenti.

Nella Scuola Primaria l’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline una votazione di insufficienza piena (inferiore a cinque decimi), unita ad una valutazione negativa del comportamento.
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI CON PROBLEMI DI SALUTE RICOVERATI IN OSPEDALE

Sulla base  della nota n.7736/2010, la scuola recepisce quanto segue:

“Gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura, ovvero, in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, non possono essere considerati assenti, in quanto in tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122”.

Al fine di informare chiaramente e preventivamente le famiglie e gli studenti, la scuola comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Inoltre pubblica all’albo le deroghe a tale limite di ore di frequenza deliberate dal Collegio dei Docenti.

In ottemperanza alla CM n.20/2011 la scuola prima degli scrutini intermedi e finali, dà informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia in relazione alle ore di assenza effettuate, in modo tale che sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate, in quanto  “il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe”

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA PRIMARIA Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESIVA – SCUOLA SECONDARIA-
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, purché abbiano  raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti). Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l’alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Per la decisione di non ammissione, non è prevista l’unanimità ma la maggioranza.
I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, tengono conto dei seguenti criteri:
a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline);
c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto);
e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;
f) del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato);
g) della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini;
h) di ogni altro elemento di giudizio di merito.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DEGLI  ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA

La valutazione degli alunni con disabilità certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DEGLI  ALUNNI CON DSA

Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di verifica, sono adottati gli strumenti  compensativi e dispensativi di verifica e valutazione. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DEGLI  ALUNNI STRANIERI

La valutazione degli alunni stranieri deve avere un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell’interezza della sua storia e del suo progetto di vita. In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali e integrati dai riferimenti normativi specifici per gli alunni stranieri. La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell’accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo per le discipline, qualora lo si ritenga necessario, l’intervento di mediatori linguistico- culturali. In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo personalizzato. Esso va predisposto sia per gli allievi NAI, che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento. La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Educativo Personalizzato, atto a favorire l’inserimento nel nuovo contesto scolastico, l’acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell’allievo. Il PEP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

  • l’attribuzione di priorità all’apprendimento della lingua italiana;
  • la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1^ quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;
  • la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell’allievo, compresa l’integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d’origine);
  • la sostituzione della seconda lingua straniera con l’insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d’origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
  • l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza dell’allievo/a e con l’efficace gestione di classi eterogenee;
  • la rimodulazione dei contenuti, a condizione siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l’anno di corso che lo studente frequenta.

Il team dei docenti di classe concorda, condivide e stende il PEP compilando, entro due mesi dall’inizio della frequenza scolastica, una specifica scheda che va periodicamente aggiornata in base ai bisogni formativi dell’allievo. La stesura del PEP non è più necessaria nel momento in cui l’allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d’inserimento. La realizzazione del PEP si concretizza anche attraverso l’attivazione di laboratori, interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi aperte, percorsi integrati tra ordini di scuola diversi e in collaborazione con il territorio.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione/individualizzazione del percorso. È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell’impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. Per la scuola primaria, le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico.

I docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite l’espressione di un unico voto.

La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.

Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale è stata integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito (vedi descrittori allegati).

VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti (vedi descrittori allegati).

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il comportamento dell’alunno nel contesto scolastico è oggetto di valutazione (D.L. del  13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”)   secondo un criterio  riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  La valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  dell’alunno, documenta lo sviluppo dell’identità  personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente  con  l’offerta  formativa  della scuola, con la personalizzazione dei percorsi e  con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida, ed è effettuata  dai  docenti  dei Consigli di Classe, attraverso un giudizio,  in conformità  con i criteri e le  modalità definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  piano  triennale dell’offerta formativa. La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio(vedi descrittori allegati). In base a quanto previsto dal D.L. 62/2017, gli alunni della secondaria I grado che conseguono un giudizio di comportamento insufficiente, possono non essere ammessi alla classe successiva, se nei loro confronti è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.

DETERMINAZIONE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI POSITIVI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI GENITORI

Sono molteplici le iniziative programmate durante il corrente anno scolastico finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne. Campagna elettorale, Mostra di Natale, Mostre varie, Progetto “Reggio la mia casa”, Progetto “Non diamo i numeri”. Durante tali attività i genitori saranno coinvolti affinché collaborino con la scuola per la realizzazione efficace delle stesse. Saranno organizzati, pertanto,  momenti ludico-ricreativi e informali per creare coesione e favorire la creazione di momenti di aggregazione, anche piacevoli. Inoltre saranno previsti  momenti formativi finalizzati a informare gli stessi sui diritti e doveri, sul ruolo dei genitori, sul processo educativo nella scuola e in famiglia. Altre iniziative prettamente formali finalizzati alla comunicazione dei risultati di apprendimento e alla riflessione sul documento di valutazione.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. L’ambito di riferimento è quello storico-geografico (Vedi descrittori).

DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Secondo quanto è stato definito nel Piano di Miglioramento, anche se gli esiti degli scrutini e degli esami evidenziano un livello di preparazione degli studenti attestato su valori medio-alti, che si mantengono anche nelle scuole secondarie di secondo grado, tuttavia, si rende necessario migliorare i risultati scolastici degli alunni con voto sufficiente o insufficiente e affrontare tempestivamente le situazioni problematiche legate agli alunni Bes. Per questo motivo, è stato ritenuto fondamentale elaborare un curricolo verticale, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1° grado, in grado di porre attenzione ai risultati dell’apprendimento (outcomes), e attivare, anche attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato, progetti di recupero e potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi. Tutto ciò ha determinato l’esigenza di una progettazione comune su compiti autentici e da una rendicontazione dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza e di condivisione. Infatti, l’istituto comprensivo considera l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile e si impegna a fare della cultura dell’inclusione lo sfondo integratore su cui fondare il proprio curricolo verticale. Fin dalla scuola dell’infanzia, crea relazioni significative con le famiglie, supportando in particolar modo quelle dei bambini con difficoltà e disabilità che richiedono la costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi e attenzioni specifiche ai loro bisogni. Per garantire itinerari formativi a “misura di tutti e di ciascuno”, stipula protocolli d’intesa con il territorio ed elabora percorsi motivanti, flessibili e personalizzati, vicini alle vocazioni degli alunni, attenti alle intelligenze multiple e agli stili di apprendimento. In riferimento agli alunni stranieri, la scuola educa alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. Favorisce misure di sostegno atte a compensare le lacune linguistiche attraverso il metodo dell’immersione linguistica nella classe più adatta all’età cronologica dell’allievo. Al tempo stesso, organizza incontri ed esperienze extracurricolari anche in rete, con scuole e agenzie formative, per approfondire la conoscenza della lingua Italiana e operare un tempestivo recupero disciplinare.

Particolare attenzione viene data al fenomeno dell’evasione scolastica, attraverso la predisposizione di misure di incoraggiamento e di accompagnamento degli alunni con maggiori difficoltà. Vengono privilegiati: l’educazione interculturale, il sostegno educativo sotto forma di tutoring, la peer education e il coperative learning, la didattica di laboratorio, l’apprendimento attivo, gli strumenti dispensativi e le misure compensative. La scuola consolida le pratiche inclusive anche nei confronti di bambini e ragazzi con disagio socio-culturale, con difficoltà di apprendimento, ordinarie e gravi (alunni con BES, con DSA e con disabilità). Favorisce, con specifiche strategie, i percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; attiva risorse e iniziative mirate, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

In linea con la Direttiva 27/12/2012 e con i successivi chiarimenti, in mancanza di una certificazione e di una diagnosi, è cura dei team docenti e dei consigli di classe valutare le potenzialità dell’alunno con difficoltà di apprendimento (ordinarie, gravi, con DSA, etc.), evitando processi di etichettamento non valorizzante e connotazioni di tipo negativo; è il consiglio di classe a decidere la necessità di adottare un PDP o meno, sulla base dei criteri individuati dal collegio dei docenti e allegati al PAI. L’obiettivo che l’Istituto si pone è quello di creare una scuola  capace di dotare lo studente di risorse intellettuali, di strumenti in grado di rendere operativi i saperi appresi.  Tale traguardo implica una didattica per competenze attuata in continuità, lungo l’intero percorso scolastico, attraverso tutte le discipline o le aree disciplinari le quali, ciascuna nella propria specificità, concorrono al processo formativo. Il saper fare connesso alla competenza è un saper fare che implica un agire della mente e non solo della mano e include competenze in ordine alle aree del “saper scegliere”, del “saper rielaborare”, dal “saper confrontare”, del “saper argomentare il proprio agire”, ovvero un sapere che è risorsa personale e guida all’agire intellettuale: un sapere per la vita e non solo per la scuola.

Per soddisfare questi nuovi bisogni è necessario valorizzare le seguenti strategie didattiche:

  • Attenzione particolare all’uso della valutazione per conferire agli allievi maggiore responsabilità nel processo di apprendimento
  • Riconoscimento dell’impatto positivo sulla classe per la percezione di sé, sulle aspettative, sulla motivazione, sulla fiducia in se stessi.
  • Superamento degli atteggiamenti di ansia, disattenzione, distrazione
  • Valorizzazione degli aspetti emozionali
  • Attenzione agli aspetti metacognitivi dell’apprendimento e ai progressi compiuti più che alle carenze.
  • Personalizzazione della didattica e differenziazione dei percorsi
  • Valorizzazione delle eccellenze e dell’originalità
  • Valorizzazione dei punti di forza e compensazione di quelli di debolezza.

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE

Il nostro Istituto privilegia l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e destina ad esso la decima ora della cattedra di Lettere, nella scuola secondaria di primo grado. Nonostante ciò, anche negli altri ordini di scuola, si promuovono iniziative in continuità capaci di favorire  il raccordo dei percorsi e costruire, così in curricolo verticale di cittadinanza attiva, in grado di accompagnare gli allievi nella loro crescita biopsichica. Quest’anno la scuola vuole privilegiare i seguenti progetti che saranno oggetto di valutazione:

  • Il consiglio comunale dei ragazzi, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria.
  • Reggio La mia casa e l’adozione di Piazza Castello e di un’altra area della città.
  • Natale: mostra dei presepi realizzati.
  • Non diamo i numeri: progetto interdisciplinare che privilegia la didattica laboratoriale e che si concluderà con una mostra dei lavori.
  • Arte e Musica: un laboratorio per esprimere emozioni.

DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE EFFICACI E TRASPARENTI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO art.1

La scuola definisce e adotta le seguenti modalità con cui verranno gestiti i rapporti scuola-famiglia, i colloqui, le informazioni sui risultati intermedi e finali e gli strumenti per la comunicazione:

Incontri antimeridiani: 1 volta al mese

Incontri pomeridiani: dicembre,  febbraio e aprile

Strumenti per la comunicazione: diario, registro on line e comunicazioni telefoniche.

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE SIGNIFICATIVE SVILUPPATE IN SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE CHE LA SCUOLA VALORIZZERA’

Il nostro Istituto valorizza  ogni esperienza di apprendimento degli alunni acquisito in ambiti extra scolastici e, in attesa dell’emanazione dei modelli di rilevazione delle competenze sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale, nel corso dell’anno somministrerà apposite schede di rilevazione per dare senso personalizzante ed empatico a conoscenze, abilità e competenze da condividere e sviluppare insieme per un progetto educativo comune.

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